La Corte di cassazione a Sezioni Unite civili, svolgendo il proprio ruolo nomofilattico, ha risolto con l’attesa sentenza nr. 18287/18 un contrasto giurisprudenziale, stabilendo che all’assegno di divorzio debba attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile la recente sentenza precisa che si dovrà adottare un criterio composito, valutandosi comparativamente le rispettive condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, riservando un particolare rilievo al contributo che il richiedente l’assegno abbia erogato, durante la vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune e personale, tanto in relazione alla durata del matrimonio, quanto alla potenzialità futura reddituale ed all’età.
Tale parametro, ad avviso delle Sezioni Unite civili, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà, permeanti l’unione matrimoniale anche dopo la cessazione del vincolo.
Inoltre, si sottolinea come il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, decisioni che si assumono essere libere e responsabili e che hanno l’attitudine e la capacità di incidere in forma rilevante sull’assetto economico patrimoniale di ciascuno dei coniugi, anche dopo la cessazione del vincolo matrimoniale.