Diritto condominiale

Sussistono i presupposti per esperire azione di manutenzione in caso di compossesso di un muro condominiale?

In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017), sicché, avuto riguardo al pregiudizio lamentato dal compossessore, l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all’art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978: deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione”.

(Cass. 9101/18)

Il caso concerneva la seguente vicenda: Tizio, proprietario e possessorio di un appartamento sito in un palazzo storico, esperendo azione di manutenzione conveniva in giudizio Caia, lamentando l’abbattimento del muro perimetrale posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato, per inserirvi la porta d’ingresso di un ascensore, che era allocato all’interno di un immobile attiguo, ascensore che era stato costruito perché la convenuta potesse avere accesso alla propria abitazione sita al secondo piano del medesimo palazzo. Tizio chiedeva la sospensione dei lavori in corso e il conseguente ripristino della situazione quo ante. Si costituiva altresì in giudizio Sempronia, affermando che la zia le avesse dato l’immobile in comodato e che l’uso dell’ascensore le fosse indispensabile dati i suoi problemi motori. Il Tribunale di Trani rigettava l’azione di manutenzione.

La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione di primo grado, rilevando che la costruzione in questione non avesse leso in alcun modo il compossesso del muro in questione, dal momento che Tizio non aveva dedotto alcun elemento rilevante in tal senso.

Gli Ermellini ritengono che la Corte territoriale abbia giustamente rigettato la domanda attorea, dal momento che non era stato dedotto alcun motivo specifico per ritenere plausibile l’azione di manutenzione richiesta dall’attore.

La Corte, infatti, richiama il principio secondo il quale “la turbativa nel possesso è tutelabile solo nel caso in cui essa incida, limitandolo in modo significativo, sul potere di fatto sulla cosa comune esercitato dal compossessore agente” e questo, ad avviso della Suprema Corte, non riguardava il caso di specie.

A tal proposito, la S.C. afferma che “in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017), sicché, avuto riguardo al pregiudizio lamentato dal compossessore, l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all’art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978: deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione”.

E’ stato quindi ritenuto che la costruzione in esame fosse fondamentale per tutelare l’interesse di Sempronia senza che si potesse ravvisare alcuna apprezzabile lesione dell’altrui possesso del bene comune.

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