Danno da insidia stradale – Requisiti del risarcimento

In materia di danno da insidia stradale (buche) e del relativo diritto al risarcimento, si segnala un’importante ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. ord.n 2298/2018).

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta dal ciclomotore, che sarebbe stata causata da una buca non segnalata sul manto stradale.

La domanda risarcitoria veniva però rigettata sia in primo che secondo grado, in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto non sussistenti i requisiti della “non prevedibilità e della non visibilità del pericolo”, necessari ad integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Promosso ricorso dinnanzi alla Suprema Corte adducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, gli Ermellini rigettavano tuttavia l’impugnazione in quanto ritenuta infondata, rilevando, in particolare, che la Corte Territoriale aveva adeguatamente accertato come la buca ove gli attori erano inceppati, fosse del tutto prevedibile.

In tal senso, specificava ulteriormente come la valutazione era intervenuta tenuto conto dell’ampiezza dell’avvallamento e dell’orario “centro-diurno” in cui si era verificato il sinistro; di conseguenza, il mancato avvistamento della buca e il relativo sinistro erano da ricondursi esclusivamente alla “imprudente condotta di guida” del motociclista.

In conclusione, il ricorso veniva rigettato proprio in quanto in tale caso non si poteva parlare di “insidia stradale”, stante l’assenza dei presupposti congiunti necessari ai fini della sua sussistenza:
1- la non visibilità del pericolo (elemento oggettivo)
2- la non prevedibilità dello stesso (elemento soggettivo), secondo le regole della comune diligenza.

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