Il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, è tenuto a dimostrarne l’autosufficienza economica, oppure che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l’onere della prova ben può essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, tenendo presente che l’avanzare dell’età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi, giacché con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingente personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole. (Cass. 5088/18)
Tizio proponeva dinanzi alla Corte d’Appello di Bari reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso con cui si chiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne Caio. Nello specifico, la Corte territoriale riteneva non sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto alla revoca dell’assegno, la circostanza che Caio avesse superato l’esame di abilitazione alla professione forense, che si fosse iscritto all’Albo degli Avvocati e che stesse in quel momento lavorando presso lo studio legale del fratello con conseguente corresponsione di una determinata retribuzione. In secondo luogo, la Corte riteneva che il reclamante non avesse fornito alcun altro elemento probatorio idoneo a dimostrare l’autonomia economica del figlio maggiorenne. Infine, si riteneva che le richieste di informative sui rapporti bancari di Caio costituissero, in realtà, mera indagine esplorativa, in difetto di prova sia della titolarità del conto sia della riconducibilità di eventuali crediti allo svolgimento dell’attività forense. Tizio proponeva così ricorso per cassazione.
Gli Ermellini ritengono che il provvedimento impugnato non sia conforme al più recente orientamento della Corte stessa (Cass. n. 12952/2016) per quanto concerne i presupposti necessari ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori. A tal proposito, si ritiene che l’obbligo di mantenimento economico dei figli, ai sensi degli artt. 147-148 cc., non cessi ipso iure con il raggiungimento della maggiore età dei medesimi ma prosegua fintanto che essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Infatti, la Suprema Corte stabilisce che “il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l’onere della prova ben può essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, tenendo presente che l’avanzare dell’età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi, giacché con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingente personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole”.
In particolar modo, la Corte territoriale ha omesso di considerare il fatto nuovo e non ha inoltre permesso alla parte di fornire in qualsivoglia altro modo la prova della raggiunta autonomia economica del figlio maggiorenne. E’ possibile perciò denunciare per cassazione il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova decisiva al fini della pronuncia di merito. Infatti, secondo quanto affermato dalla S.C., “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto”.