Qual è il valore dell’assegno di mantenimento da destinare ai figli?

Qual è il valore dell’assegno di mantenimento da destinare ai figli?

Con sentenza n. 25134/2018 la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di assegno di
mantenimento, fornendo importanti linee guida sulla determinazione del valore da destinare
ai figli.

Anzitutto, la Corte cita l’art. 148 c.c., ricordando come il legislatore abbia prescritto
che entrambi i coniugi siano tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli,
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o
casalingo.

Tale articolo, però, non stabilisce un criterio automatico in grado di consentire una facile
determinazione dell’importo dei rispettivi contributi, rappresentato dal calcolo percentuale
dei redditi dei due soggetti, che finirebbe con il penalizzare il coniuge più debole.

Al contrario, il dettato normativo introduce un sistema più completo ed elastico di
valutazione, che deve tener conto non solo dei redditi ma anche di ogni altra risorsa
economica, ivi compreso il valore intrinseco dei beni immobili o delle capacità di svolgere
un’attività professionale domestica, e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa
delle condizioni.

Inoltre, per i giudici, nella determinazione dell’assegno di mantenimento occorre
considerare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, di cui all’articolo
147 c.c., vincola i coniugi ad una molteplicità di necessità dei figli non riconducibili
soltanto all’obbligo alimentare: esse, infatti, devono essere estese anche agli aspetti
abitativi, scolastici, sportivi e sanitari, all’assistenza morale e materiale nonché alla
predisposizione di un’organizzazione domestica adeguata.
Da ciò discende che quando, in sede di separazione, dev’essere determinato l’ammontare
dell’assegno di mantenimento, occorre considerare oltre alle esigenze del figlio, il tenore
di vita dello stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori
oltre ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti dai genitori.

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