Etichettatura dei vini

In tema di etichettatura dei vini, oltre a quanto già esposto in tema di fonti e dell’importante ambito delle informazioni al consumatore, vi sono ulteriori elementi che debbono esser presi in considerazione.

– Lingua nella quale devono essere redatte le etichette

L’art. 3 c. 2 del d.lgs. 109/92, in linea con la direttiva n. 13/00 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, precisa che le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; per chiare e primarie esigenze di commercializzazione, possono però figurare in più lingue, sempre tra quelle dell’Unione.

Per i prodotti alimentari in generale, il Regolamento 1169/11, afferma altresì il principio secondo cui le informazioni obbligatorie devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri ove l’alimento è commercializzato, specificando che gli Stati membri possono anche imporre che le indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

Per quanto attiene la commercializzazione verso i Paesi terzi, può essere utilizzata la lingua del paese di destinazione qualora sia obbligatoria.

Importante specificazione riguarda la non traducibilità dei nomi delle DOC, DOCG, IGT, delle sottozone o zone più ampie, nonché delle espressioni quali “vino novello”, “vino dolce naturale” e tutte le menzioni tradizionali inserite nell’allegato XII parte B del Reg. 607/09 (Amarone, Chiaretto, Cerasuolo etc..).

– Dimensioni dei caratteri

Competente in tema di dimensioni dei caratteri è esclusivamente l’UE, ed in particolare occorre far riferimento all’art. 13 del Reg. 1169/11, il quale stabilisce anzitutto che “…le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire”.

Quanto alle dimensioni dei caratteri delle indicazioni obbligatorie “… la parte mediana (altezza della x).. è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori nei quali la superficie maggiore sia inferiore a 80 cm2, l’altezza della x è pari o superiore a 0,9 mm.

Per quanto riguarda in particolare i prodotti vitivinicoli, il Reg. 607/09 stabilisce all’art. 50 che i nomi delle DOP e delle IGP, le menzioni tradizionali e le indicazioni obbligatorie sono presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme di tutte le altre indicazioni e dai disegni.

– Trasporto di vini non etichettati

In via generale, il trasporto di vini senza etichetta in recipienti pari o inferiori a 60 lt. è vietato, così come ne è vietata la vendita.

Tuttavia l’ICQRF, con propria nota del 2 luglio 2010, ha precisato che, qualora si tratti di prodotti non destinati alla commercializzazione e quindi ancora in fase di lavorazione, è consentito il trasporto di bottiglie non etichettate e munite di chiusura; tal caso, le partite devono però essere munite di documento di accompagnamento in cui, oltre agli elementi obbligatori prescritti, sia indicato il lotto di appartenenza del prodotto.

Una volta giunto a destinazione, inoltre, il prodotto deve essere tenuto separato da tutte le altre partite ed accompagnato da un cartello che ne specifica la destinazione e il tipo di lavorazione in corso, nonché il lotto di appartenenza.

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