La Corte di Cassazione, II sez. penale, con la recente sentenza n. 52598/2018 ha respinto il ricorso della moglie separata che, essendo in possesso dei beni del marito, si era rifiutata di restituirglieli: in tal caso, secondo quanto stabilito dagli ermellini, si configura il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p..
La ricorrente, oltre a richiedere una rivalutazione dei fatti di causa da parte della Cassazione, sosteneva che la querela del marito (sporta a quasi due anni di distanza dal provvedimento di separazione) fosse tardiva, rendendo quindi la propria condotta non più rilevante ai fini penali.
Gli Ermellini, invece, avallando le conclusioni dei giudici di merito, evidenziano come l’interversione del possesso, da cui decorre il termine della querela, si è determinata non tanto dalla data di separazione, ma da quella in cui è stato negato il diritto al legittimo proprietario.
In sostanza, ciò è avvenuto solo nel momento in cui la persona offesa ha comunicato che avrebbe ritirato i beni custoditi in un locale nella disponibilità della ex moglie; nella vicenda de quo, la stessa imputata aveva confermato di aver “svuotato” il predetto locale, proprio per impedire al coniuge separato di tornare in possesso dei propri beni.
Infine, quanto alle doglianze relative alla logicità e completezza delle motivazioni sostenute dalla Corte d’Appello, il Collegio ha ritenuto inammissibile la rivalutazione dei fatti di causa in tale sede.