Di recente la Cassazione si è pronunciata sull’annosa e rilevante questione inerente la ripartizione delle spese riguardanti i lavori di manutenzione dei frontalini dei balconi aggettanti.
I balconi che sporgono dalle facciate degli immobili, costituenti dei prolungamenti sospesi in aria dell’appartamento, sono detti appunto “aggettanti” in quanto sporgenti rispetto alla facciata dell’edificio.
Come già più volte ribadito dalla giurisprudenza (su tutte, Cass. 21 gennaio 2000, n. 637), il balcone, che non ha alcuna funzione strutturale né di copertura del piano sottostante, è di proprietà del titolare dell’unità immobiliare a cui inerisce, gravando pertanto su di lui tutti i costi relativi alla manutenzione della copertura e della pavimentazione.
La questione più tormentata, oggetto della recente ordinanza della Suprema Corte, riguarda però tutte quelle parti che sporgono sulla facciata dell’edificio, che sono da tutti visibili, quali rivestimenti e decorazioni architettoniche (detti appunto frontalini), le quali costituiscono parti comuni dell’edificio se incidono sul decoro architettonico.
Quanto alla ripartizione delle spese per interventi di manutenzione dei frontalini dei balconi, con la citata ordinanza n. 27083/2018, la Suprema Corte ha disposto che il costo del restauro del balcone, seppur bene di proprietà della corrispondente unità immobiliare, dev’essere sopportato dall’intero condominio ed in particolare che, ai fini di tale imputazione, “… non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto”.
A ciò, la Corte ha ulteriormente specificato che tale valutazione è oggetto del giudizio di merito ed ove adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.