Diritto alimentare comunitario etichettatura dei vini

Tra le tematiche di più importante rilievo nell’ambito del Diritto Vitivinicolo vi è certamente la normativa inerente l’etichettatura dei vini, non solo in quanto oggetto di recenti e significative modifiche da parte del legislatore europeo, ma in particolare in quanto interessante l’ambito di tutela del consumatore, sotto l’aspetto dell’informazione che dev’essere chiara e precisa, così da poter compiere scelte informate e consapevoli.

Nel diritto alimentare comunitario, il Regolamento 1169/2011, riguardante la generalità dei prodotti preconfezionati (quindi anche quelli vitivinicoli), definisce l’ “etichettatura” come “l’insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto o che ad esso si riferisca”.

Quanto al settore vitivinicolo, il Regolamento di base (Reg. n. 1308/2013), da un lato ripete in maniera identica la nozione poc’anzi espressa, dall’altro detta regole specifiche per il settore, creando così un sistema normativo “orizzontale” molto ricco e complesso, con il fine di completare quanto già dettato dal Reg. 1169/2011: infatti, l’art. 118 afferma espressamente che le indicazioni contenute nel Reg. 1308/2013 possono essere completate con altre indicazioni, purché siano conformi a quanto stabilito dal Reg. 1169/2011 o dalla Direttiva 2000/13/CE.

– Le informazioni al consumatore

Un primo aspetto di fondamentale rilievo in tema di etichettatura attiene alle informazioni che devono essere contenute in etichetta.

L’art. 9 del Reg. 1169/2011 stabilisce le “indicazioni obbligatorie”, così elencandole:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; (indicazione non richiesta per espressa previsione del Regolamento per i vini, vini liquorosi, spumanti, aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva e per le bevande ottenute da uva o mosto di uva)

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

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