In tema di locazione, la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale il conduttore risponde della perdita e deterioramento della cosa locata, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, avendo il legislatore posto una presunzione di colpa (ex art.1588 c.c.) a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa del deterioramento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile.
In difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.
La pronuncia trae origine da una controversia insorta tra la locataria e l’inquilino di un immobile in seguito all’allagamento dell’abitazione, verificatosi nel mese di agosto in assenza della proprietaria, che aveva provocato un serio danneggiamento alle strutture ed al mobilio interno.
In primo grado, dopo l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del locatore ai sensi dell’art. 1588 c.c. in tema di perdita e deterioramento della cosa locata. La pronuncia era stata successivamente ribaltata in sede di Appello: la Corte territoriale aveva infatti ritenuto sussistere gli elementi di prova idonei a superare la presunzione di responsabilità del convenuto.
Gli Ermellini, ritenuto fondato e così accolto il ricorso proposto dalla locataria, la quale aveva lamentato violazione e falsa applicazione della normativa, hanno chiarito l’importante principio suesposto relativamente alla presunzione di colpa gravante sul conduttore ex art. 1588 c.c.