L’onere della prova in caso di richiesta di addebito della separazione
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass.3923/18).
Il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione dei coniugi Tizio e Caia, prevedendo l’addebito a carico del marito, assegnava la casa coniugale alla moglie e stabiliva il mantenimento della figlia minore Sempronia a carico di entrambi. La Corte di Appello di Napoli addebitava la sentenza anche alla moglie, che proponeva così ricorso per cassazione.
Gli Ermellini statuiscono che i motivi riguardanti la sussistenza del nesso eziologico tra violazione del dovere di fedeltà e intollerabilità della prosecuzione della convivenza sono inammissibili. A tal proposito, la consolidata giurisprudenza ha stabilito che:
• a) l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017);
• b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);
• c) grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
La Corte di Cassazione, nel caso in esame, considerava provata la relazione condotta dalla moglie con un estraneo e riteneva altresì provato che tale relazione, e non la mediocrità della storia coniugale, aveva determinato la separazione, in aggiunta alle violenze fisiche poste in essere dal marito nei confronti della moglie.